Associazione NUOVA MICOLOGIAStatuto

Home
Su

 Attenzione
Prossimi
appuntamenti

Dal 8 al 10 ottobre: week-end micologico alle sorgenti del Tevere. Prenotazioni entro il 30 settembre

Ultimo aggiornamento del sito 06/07/2010
 Avvisi, Corsi 2010, Attività, Fungo del mese

Hit Counter

ASSOCIAZIONE  DI  STUDI  MICOLOGICI - ONLUS

 

STATUTO

 

ART. 1 - COSTITUZIONE -

Nuova Micologia - Associazione di Studi Micologici – ONLUS - è costituita tra quanti desiderano portare un contributo avanzato o comunque approfondire le proprie conoscenze nel campo della micologia.

 

ART. 2 - SEDE -

L’Associazione ha sede a Roma.

 

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE -

L’Associazione si prefigge di promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della micologia mediante:
a) l’organizzazione di seminari e di tavole rotonde con cadenza periodica;

b) la istituzione di corsi teorici e pratici in funzione della raccolta di specie fungine, del controllo delle specie commestibili e della prevenzione da intossicazioni alimentari;

c) la istituzione di corsi per l’ isolamento, la coltivazione, il trasporto e la commercializzazione dei funghi;
d) la istituzione di corsi teorici e pratici sull’uso, in micologia, del microscopio e dei reagenti chimici;

e) l’analisi, l’armonizzazione e la divulgazione delle normative locali, regionali, nazionali ed internazionali sulla raccolta e la commercializzazione dei funghi;

f) la promozione di convegni, dibattiti, mostre, pubblicazioni concernenti gli argomenti di cui sopra;

g) la organizzazione di escursioni didattiche, di spedizioni scientifiche e di stages per quanti, anche a livello di utilizzazione del tempo libero, desiderano dedicarsi alla raccolta e allo studio dei funghi;

h) la creazione di un laboratorio, di una biblioteca e di una emeroteca a disposizione dei Soci;

i) la cooperazione con Enti pubblici e privati, nazionali e stranieri, che perseguano analoghe finalità;
j) la creazione di commissioni e sezioni territoriali dell’Associazione Nuova Micologia;

k) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente.

 

ART. 4 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE.

L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto è fatto espresso divieto, durante la vita dell’Associazione stessa, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione si applicherà il successivo art. 21.

 

ART. 5 - DURATA DELL’ ASSOCIAZIONE -

La durata di “Nuova Micologia – Associazione di Studi Micologici – ONLUS” è indeterminata. Il suo scioglimento potrà essere deliberato soltanto da una Assemblea Straordinaria apposita-mente convocata e con l’intervento favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

 

ART. 6 - SOCI -

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, previa domanda, ne vengano ritenuti idonei a giudizio del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto. I Soci si impegnano a perseguire i fini sociali ed a versare la quota annuale associativa.

Su proposta del Presidente o di ciascun componente del Consiglio Direttivo, ed a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo stesso, possono essere iscritti in un albo speciale, quali Soci “Onorari” persone, Associazioni ed Enti che abbiano dimostrato di perseguire, in maniera rilevante, le finalità dell’Associazione. I Soci Onorari godono degli stessi diritti degli altri Soci.

Le quote associative sono fissate, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante dell’Assemblea dei Soci e dovranno essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI -

Per tutta la durata della sua partecipazione alla vita associativa è garantita al socio l’effettività del rapporto medesimo, ed in particolare il diritto di voto per l’approvazione a le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono:

a) partecipare alle iniziative sociali;

b) far uso del materiale didattico in dotazione all’Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o di persona dallo stesso delegata;

c) godere delle facilitazioni concesse dall’Associazione nella iscrizione ai corsi previsti nell’ Art. 3;

d) avere l’appoggio e l’assistenza dell’Associazione nel conseguimento delle finalità sociali;

e) partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie facendosi eventualmente rappresentare da altri Soci;

f) candidarsi per la carica di Presidente, di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalle rispettive elezioni.

 

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI -

I Soci sono tenuti a:

a) collaborare per la realizzazione dei fini associativi di cui all’art 3 del presente Statuto;

b) mantenere una condotta irreprensibile nei rapporti con l’Associazione e con gli altri Soci;

c) improntare la propria condotta al costante rispetto per la Natura e alla protezione e alla salvaguardia degli Ecosistemi;

d) versare regolarmente e nei termini previsti la quota sociale.

 

ART. 9 - DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO -

Il Socio cessa di far parte dell’Associazione:

a) per dimissioni volontarie;

b) per mancato versamento della quota sociale, trascorsi tre mesi dal termine stabilito;

c) per radiazione deliberata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Presidente, nei confronti del Socio che compia atti contrari all’interesse e al buon nome dell’Associazione.
La qualifica di Socio Onorario può essere revocata, con delibera unanime del Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Presidente.

Nel caso di decadenza dalla qualifica di Socio viene a cessare anche l’eventuale carica rivestita nell’ ambito dell’ Associazione e qualsiasi incarico ricevuto.

 

ART. 10 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE -

Organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Segretario Generale;

e) Il Tesoriere;

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la creazione di appositi Comitati tecnici di durata temporanea o permanente per il perseguimento di singole finalità sociali.

 

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI -

L’ Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di Aprile, dal Presidente, mediante invio di apposita convocazione, contenente l’Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:

a) eleggere ogni tre anni il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti, e ogni anno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio consuntivo e la relazione generale sull’attività svolta nell’ esercizio scaduto nonché il bilancio di previsione dell’esercizio relativo all’ anno successivo;

c) suggerire al Consiglio Direttivo le linee programmatiche dell’Associazione proponendo nuove attività o quanto venga ritenuto valido strumento per il conseguimento dei fini sociali;

d) esprimere parere non vincolante circa l’ammontare delle quote sociali annuali previste dall’art. 6 del presente Statuto.

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qual volta venga ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o anche su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Soci o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Essa delibera sui seguenti argomenti:

a) modifica dello Statuto;

b) scioglimento dell’Associazione;

c) casi particolari di necessità o di urgenza.

Essa viene convocata con le medesime modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.

Tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria sono validamente costituite con la presenza, in prima convocazione, di almeno un quarto dei Soci; nel caso non si raggiunga il quorum sufficiente l’Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per la maggioranza prevista dall’art. 5 ai fini della delibera per lo scioglimento dell’Associazione. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munendo quest’ultimo di apposita delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di altri tre Soci. Per poter esprimere il proprio voto il Socio deve essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente.

Delle Assemblee viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale o di persona da lui incaricata.

 

ART. 12 - IL PRESIDENTE -

Il Presidente dell’Associazione viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci, scelto tra i Soci Ordinari o Straordinari.

Il Presidente:

a) si impegna a sostenere l’Associazione nel perseguimento delle sue finalità;

b) cura i rapporti esterni e l'immagine della Associazione;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;

d) convoca e presiede le Assemblee dei Soci regolandone lo svolgimento;

e) propone la nomina di Soci Onorari o la loro decadenza;

f) esprime parere non vincolante in merito alla decadenza dalla qualifica di Socio ai sensi del precedente art. 9;

g) dirime ogni vertenza che possa insorgere tra i Consiglieri e tra i Soci;

Il Presidente propone all’Assemblea la nomina di un Vice-Presidente, scelto  nell’ambito dei componenti  del Consiglio Direttivo, che collabora nello svolgimento  delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

 

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea ed ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Esso è composto dal Presidente e da quindici membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra coloro che, candidandosi si impegnano ad attuare le iniziative e le finalità dell’Associazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Allo scopo di consentire una rotazione tra i componenti, l’Assemblea dei soci provvederà ogni anno a rinnovare un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualunque motivo, si rendessero vacanti uno o più posti di consiglieri il loro posto verrà assunto dai primi consiglieri non eletti nell’ultima Assemblea ordinaria che dureranno in carica fino al termine del triennio dei Consiglieri che avranno sostituito.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Segretario Generale ed il Tesoriere, nomina su proposta del Segretario Generale il Vice Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tra gli altri i seguenti compiti:

a) curare la gestione del patrimonio sociale e deliberare sugli impegni passivi contro esistenza di cassa;
b) perseguire le finalità dell’Associazione, promuovendone le iniziative più opportune;

c) ratificare l’ammissione dei nuovi Soci e decidere, sentito il parere del Presidente la radiazione dei Soci così come previsto dall’ art. 9;

d) deliberare sul conferimento della qualifica di Soci onorari previa proposta del Presidente o di ciascun membro del Consiglio Direttivo e sulla eventuale revoca;

e) proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere e la relazione dell’attività svolta predisposta dal Segretario Generale;

f) deliberare sulla accettazione di eventuali contributi, donazioni o lasciti;

g) fissare l’ammontare della quota annuale associativa, udito il parere non vincolante dell’Assemblea dei Soci e stabilire il termine utile per il relativo versamento.

h) predisporre i regolamenti esecutivi delle attività sociali;

i) richiedere al Tesoriere, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la situazione contabile;

j) deliberare sull’accettazione delle dimissioni di Consiglieri o Revisori dei Conti;

k) deliberare sugli argomenti da porre all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente
o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo deve essere in ogni caso convocato quando ne facciano richiesta motivata almeno tre dei suoi componenti.

L'ordine del giorno del Consiglio è disposto dal Presidente su proposta del Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I lavori del Consiglio Direttivo sono diretti o coordinati dal Presidente o dal Vice-Presidente.   I verbali sono redatti da un Consigliere incaricato.

 

ART. 14 - IL SEGRETARIO GENERALE -

Il Segretario Generale:

a) rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) dirige e coordina le attività dell’Associazione;

c) esercita il potere di firma; ha inoltre il potere di firma disgiuntamente o congiuntamente con quella del Tesoriere sui depositi e sui conti intestati all’Associazione presso Istituti Bancari e/o l’Amministrazione Postale;

d) cura l’invio dell’avviso di convocazione delle Assemblee, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione;

e) redige la relazione sull’attività svolta da sottoporre, unitamente al bilancio consuntivo e a quello di previsione, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

f) è depositario dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni a meno che prima dello scadere del triennio non venga a cessare il suo incarico di Consigliere ed a tale incarico non venga rieletto dall’Assemblea dei Soci. E’ rieleggibile.

Il Segretario Generale propone al Consiglio Direttivo la nomina di un Vice - Segretario Generale, scelto  nell’ambito dei componenti del Consiglio stesso,  che collabora nello svolgimento  delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario Generale dispone di un fondo, il cui importo è preventivamente stabilito dal Consiglio Direttivo, da utilizzare per le spese correnti, salvo l’obbligo di darne conto al Tesoriere.

 

ART. 15 - IL TESORIERE -

Il Tesoriere:

a) attende a tutte le operazioni relative all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nell’ambito delle delibere del Consiglio Direttivo;

b) ha il potere di firma, disgiuntamente o congiuntamente con quella del Segretario Generale, sui depositi e sui conti intestati all’Associazione presso Istituti bancari e/o l’Amministrazione postale;

c) tiene aggiornate le scritture contabili;

d) redige almeno trenta giorni prima della data fissata per l’inoltro dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria il bilancio consuntivo economico e finanziario, chiuso al 31 dicembre dell’esercizio precedente, nonché quello di previsione che dovranno essere sottoposti, a cura del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci. Entro i sette giorni successivi, il Tesoriere dovrà trasmettere copia dei bilanci al Collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario Generale.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni a meno che prima dello scadere del triennio non venga a cessare il suo incarico di Consigliere ed a tale incarico non venga rieletto dalla Assemblea dei Soci.

Egli è rieleggibile.

Il Tesoriere nomina un Vice-Tesoriere, scelto tra i Soci, al quale potranno essere demandate le funzioni di Tesoriere in caso di assenza prolungata o di impedimento di questo ultimo, rimanendo tuttavia il Tesoriere responsabile delle operazioni compiute dal suo rappresentato.

 

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri. Essi sono eletti dall’Assemblea, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti il Collegio, vi subentra il primo della graduatoria dei non eletti che durerà in carica fino al termine del triennio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esercita una supervisione assidua della gestione economica e finanziaria dell’Associazione;

b) esprime il proprio parere in merito ai bilanci annuali con una relazione che ne accompagna la presentazione all’Assemblea;

c) ha facoltà di richiedere in ogni momento al Tesoriere la verifica di cassa.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente il quale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

 

ART. 17 - GRATUITA’ DELLE CARICHE -

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

 

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE -

Il patrimonio sociale è costituito: dalle quote d’iscrizione; dalle quote associative annuali dei Soci, al netto delle spese sostenute per la gestione dell’Associazione; dai contributi degli associati; dai contributi, erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, acquisti di beni mobili ed immobili da parte di persone fisiche, Società, Enti pubblici e privati, finalizzate al conseguimento degli scopi e delle attività dell’Associazione; da sovvenzioni statali, regionali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro Ente pubblico o privato; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza del bilancio; da eventuali proventi delle attività associative.

 

ART. 19 - RISCHI E PERICOLI INERENTI L’ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE

Al momento della iscrizione, ogni Socio è tenuto a sottoscrivere una apposita dichiarazione con la quale esonera l’Associazione stessa da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni di qualsiasi natura.

 

ART. 20 - DURATA DELL’ESERCIZIO

L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre di ciascun anno.

 

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE -

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato soltanto da una Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, con delibera favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti o rappresentati.
L’eventuale patrimonio sociale dovrà, in tal caso, essere devoluto dall’Assemblea ad Enti e/o Istituzioni aventi analoghe finalità culturali o scientifiche, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Home Su Come si diventa soci Statuto Cariche sociali

Dal 6 all’8 novembre: IX MOSTRA AUTUNNALE all’Aranciera del Semenzaio di San Sisto